Fiscalizzazione dell’abuso edilizio e Salva Casa: cambiano gli effetti sullo stato legittimo
La normativa edilizia prevede la demolizione come unica possibilità in caso di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Negli altri casi alla demolizione ci può essere una alternativa (la fiscalizzazione) con nuovi effetti dovuti dal Decreto Salva Casa
I nuovi effetti della fiscalizzazione dell’abuso edilizio
La grande novità del Decreto Salva Casa sta nell’aver espressamente previsto che alla determinazione dello stato legittimo (oltre che i titoli in sanatoria di cui agli artt. 36, 36-bis e 38, TUE) concorre anche il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis.
Tra queste occorre evidenziare le due sanzioni alternative alla demolizione previste per gli interventi:
- di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33, comma 2, TUE);
- eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34, comma 2, TUE).
Una novità che colma una sperequazione normativa che riguardava le sanzioni alternative previste per queste due tipologie di intervento rispetto a quelli realizzati sulla base di un permesso di costruire poi annullato (art. 38, TUE), sul quale era già espressamente previsto che il pagamento della sanzione produceva i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria.
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