Fondo Reddito Energetico Nazionale: disponibili gli esiti delle istanze
Entro il 30 novembre i Soggetti Beneficiari e Realizzatori, potranno consultare sul portale REN la lettera di esito della valutazione della richiesta di accesso al fondo
Fondo Reddito Energetico Nazionale: cos'è e come funziona
Istituito con il DM MASE 8 agosto 2023, il Fondo Reddito Energetico Nazionale ha destinato nel 2024 100 milioni di euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici residenziali, installati dai soggetti realizzatori iscritti nell’apposito Registro.
I fondi sono stati così ripartiti:
- 80 milioni a favore delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);
- 20 milioni alle restanti regioni o province autonome.
I costi ammissibili corrispondono alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la fornitura dei servizi elencati all'art. 7 del DM REN, riconosciuti entro il limite massimo di cui alla “Tabella - costi ammissibili per impianti fotovoltaici” dell’art. 9, comma 3, dello stesso DM REN.
Soggetti beneficiari e soggetti realizzatori
Questi i requisiti di accesso per la presentazione delle istanze, a carico di persone fisiche:
- appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15mila euro, oppure 30mila nel caso di nucleo con almeno quattro figli a carico;
- titolari di un valido diritto reale su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico che accede alle agevolazioni;
- intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero del punto di connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare attivo al momento della presentazione dell’istanza.I
I Soggetti Realizzatori devono essere:
- imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del DM 22 gennaio 2008, n. 37;
- in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall’articolo 15 del d.Lgs. n. 28/2011.:
In relazione agli obblighi a loro carico, i soggetti realizzatori devono:
- realizzare l’impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo a regola d’arte;
- non richiedere al soggetto Beneficiario alcun corrispettivo a titolo di anticipo;
- garantire, per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il servizio di manutenzione e di monitoraggio della performance;
- assicurare l’impianto per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio, mediante polizza multi-rischi anche di durata inferiore a 10 anni purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.
Caratteristiche degli impianti
Gli impianti fotovoltaici devono essere progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente e rispettare tutti i seguenti requisiti progettuali:
- entrata in esercizio successiva alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto che non superi i 6 kW e non sia inferiore ai 2 kW;
- potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto non superiore alla potenza contrattualmente impegnata in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni;
- non essere realizzati per soddisfare la quota d’obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 199/2021;
- essere collegati a punti di connessione in prelievo a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
- essere collegati a un punto di connessione in prelievo che alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.
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