Fondo speciale lavori edili nei condomini minimi: come funziona

Il codice civile non esenta i condomìni minimi a costituire il fondo speciale previsto dall’articolo 1135 in caso di opere di manutenzione straordinaria e di innovazioni

di Luciano Ficarelli - 11/11/2024

Il fondo speciale e il condominio minimo

Come già accennato in premessa, la norma civilistica non esenta i condomìni minimi a costituire il fondo speciale in caso di opere di manutenzione straordinaria e di innovazioni. In questo caso, sarà il “capo-condòmino” o il “rappresentante dei condòmini”, delegato a tale funzione dall’assemblea dei proprietari degli immobili, ad aprire un conto dedicato sul quale far affluire i fondi necessari per effettuare i lavori.

Poiché i condòmini non sono tenuti a richiedere il codice fiscale per il condominio, ai fini dell’apertura del conto dedicato, il delegato può aprire a proprio nome il conto corrente. Egli sarà comunque tenuto a dimostrare che i pagamenti sono stati effettuati per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni dell’edificio e non nel proprio interesse.

In conclusione, si riporta quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 809 del 2021 per quanto riguarda i pagamenti effettuati in ambito del condominio minimo: “per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale e possono utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Resta fermo che è necessario, comunque, dimostrare che gli interventi sono effettuati su parti comuni dell'edificio. Le fatture devono essere emesse nei confronti del condòmino, o di tutti i condòmini, che effettua, ovvero effettueranno, anche i correlati adempimenti. Si fa presente che, come ribadito, da ultimo, con la circolare n. 7/E del 2021, con riferimento alle detrazioni attualmente disciplinate dai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, tali detrazioni spettano anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. Ai fini della detrazione è, tuttavia, necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta”.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

 

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