Fotovoltaico e cappotto in zona vincolata: serve l’autorizzazione paesaggistica?
Nuova interessante sentenza sull'installazione di impianti in aree sottoposte a tutela paesaggistica. Difficile che le Amministrazioni possano dire di no
Autorizzazione paesaggistca semplificata: non è più necessaria per impianti fotovoltaici
Preliminarmente il TAR ha precisato che il procedimento di autorizzazione semplificata era stato svolto nei tempi corretti dalle Amministrazioni, senza che si fosse formato il silenzio assenso con un parere positivo senza prescrizioni.
In ogni caso, spiega il tribunale, l’impianto fotovoltaico non avrebbe necessitato di autorizzazione, considerato quanto disposto dall’art. 7 bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011 il quale prevede che “l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, … e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice”.
La richiamata voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 20.10.2016 definisce l’edificio come “Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo”.
La disposizione dell’art. 7 bis, comma 5, appena citato trova applicazione al caso di specie sia ratione materiae che ratione temporis.
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