Fotovoltaico e cappotto in zona vincolata: serve l’autorizzazione paesaggistica?
Nuova interessante sentenza sull'installazione di impianti in aree sottoposte a tutela paesaggistica. Difficile che le Amministrazioni possano dire di no
Accertamento di conformità paesaggistica: come funziona
Infine, in riferimento al ricorso per motivi aggiunti, con il quale la ricorrente ha impugnato l’ordinanza di rimozione delle opere e di ripristino ricorda il TAR che “l'intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione, comportando che l'esecuzione della sanzione è da considerarsi solo temporaneamente sospesa”.
Diversamente da quanto previsto dalla legge in materia di condono, ove vi è una specifica norma che prevede la cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione in caso di presentazione dell’istanza di sanatoria, “Quando è proposta una domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del testo unico n. 380 del 2001, si verifica … una sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione (nel senso che questo non può essere portato ad esecuzione, finché non vi sia stata la definizione della domanda, con atto espresso o mediante il silenzio-rigetto), sicché nel caso di rigetto dell'istanza di accertamento di conformità l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.
Trasferendo analogicamente quei principi dalla materia edilizia a quella paesaggistica, può sostenersi che la presentazione dell’istanza di sanatoria paesaggistica comporti una mera sospensione temporanea dell’efficacia dell’ordine di demolizione emesso ex art. 167 d.lgs. 42/2004.
Considerato che ai sensi dell’art. 7 bis, comma 5, d.lgs. 28/2011, nel testo introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. 17/2022, non è più necessaria l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione dell’impianto fotovoltaico su edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege ai sensi dell'art. 142 d.lgs. 42/2004, l’atto rilasciato alla ricorrente non poteva vietarle di installare il suddetto impianto.
Diversa la situazione per il cappotto perché, a fronte della realizzazione di opere in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, l’emanazione dell’ordine di demolizione è un atto dovuto, ai sensi dell’art. 167, 1° comma, d.lgs. 42/2004, il quale prevede che “il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese”, salva la possibilità di chiedere un accertamento di compatibilità paesaggistica che sani ex post l’illegittimità delle opere, qualora ne sussistano i presupposti, fissati dal 4° comma del medesimo articolo.
In conclusione, il ricorso è stato accolto nella sola parte in cui si riferiscono all’impianto fotovoltaico, senza che dall’annullamento derivi una riedizione del potere in capo alle amministrazioni costituite, poiché l’impianto poteva essere realizzato senza alcuna autorizzazione, mentre è stato respinto confermando l'ordine di demolizione per le opere eventualmente realizzate relative al cappotto termico.
Documenti Allegati
SentenzaINDICE
IL NOTIZIOMETRO