Fotovoltaico in zona vincolata: il diniego va motivato

Il Consiglio di Stato conferma che il diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione del fotovoltaico in zona vincolata va correttamente motivato

di Redazione tecnica - 08/04/2025

L’analisi del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ricostruito puntualmente le criticità dell’azione amministrativa, evidenziando:

  • travisamento dei fatti: la Commissione e il Comune hanno fatto riferimento a un parere reso su una precedente proposta, ignorando la nuova progettazione, che recepiva le osservazioni paesaggistiche già espresse (colore mattone, pannelli integrati nelle falde, non visibili da suolo pubblico);
  • difetto di istruttoria: mancata analisi dell’impatto visivo del nuovo impianto e assenza di ogni valutazione comparativa con i vincoli;
  • assenza di “dissenso costruttivo”: l’art. 11, comma 6, del d.P.R. n. 31/2017 impone all’amministrazione, in caso di diniego, di indicare le modifiche indispensabili per rendere accoglibile la proposta. Questo obbligo è stato del tutto disatteso.

I giudici di Palazzo Spada hanno, quindi, sottolineato come la normativa nazionale e regionale qualifichi gli impianti fotovoltaici come opere di pubblica utilità, e abbiano introdotto nel tempo semplificazioni procedurali per favorire la diffusione delle rinnovabili:

  • il D.Lgs. n. 28/2011 e il d.P.R. n. 31/2017, che hanno semplificato l’iter per gli interventi di lieve entità;
  • la legislazione regionale (nel caso toscano), che considera “aree idonee” anche i tetti degli edifici esistenti, purché l’intervento non alteri la sagoma.

Alla luce di questa evoluzione, non è più sostenibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali che li qualificano come “intrusioni” visive per definizione. Ciò che conta è come i pannelli si inseriscono nel contesto, non la loro semplice presenza.

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