Fotovoltaico in zona vincolata: il diniego va motivato
Il Consiglio di Stato conferma che il diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione del fotovoltaico in zona vincolata va correttamente motivato
L’analisi del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ricostruito puntualmente le criticità dell’azione amministrativa, evidenziando:
- travisamento dei fatti: la Commissione e il Comune hanno fatto riferimento a un parere reso su una precedente proposta, ignorando la nuova progettazione, che recepiva le osservazioni paesaggistiche già espresse (colore mattone, pannelli integrati nelle falde, non visibili da suolo pubblico);
- difetto di istruttoria: mancata analisi dell’impatto visivo del nuovo impianto e assenza di ogni valutazione comparativa con i vincoli;
- assenza di “dissenso costruttivo”: l’art. 11, comma 6, del d.P.R. n. 31/2017 impone all’amministrazione, in caso di diniego, di indicare le modifiche indispensabili per rendere accoglibile la proposta. Questo obbligo è stato del tutto disatteso.
I giudici di Palazzo Spada hanno, quindi, sottolineato come la normativa nazionale e regionale qualifichi gli impianti fotovoltaici come opere di pubblica utilità, e abbiano introdotto nel tempo semplificazioni procedurali per favorire la diffusione delle rinnovabili:
- il D.Lgs. n. 28/2011 e il d.P.R. n. 31/2017, che hanno semplificato l’iter per gli interventi di lieve entità;
- la legislazione regionale (nel caso toscano), che considera “aree idonee” anche i tetti degli edifici esistenti, purché l’intervento non alteri la sagoma.
Alla luce di questa evoluzione, non è più sostenibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali che li qualificano come “intrusioni” visive per definizione. Ciò che conta è come i pannelli si inseriscono nel contesto, non la loro semplice presenza.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 2 aprile 2025, n. 2808IL NOTIZIOMETRO