FVOE: quali dati può consultare la stazione appaltante?
L'accesso alle banche dati è previsto per la verifica dei requisiti di partecipazione e della documentazione amministrativa, ma non anche degli elementi a comprova del contenuto dell’offerta tecnica
L’utilizzo di banche dati e/o sistemi di interoperabilità come il FVOE da parte delle stazioni appaltanti è consentito al fine di verificare l’assenza di cause di esclusione, oltre che il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del d.lgs. n. 36 del 2023 in capo agli operatori economici, senza che esso sia previsto nella fase prettamente dedicata alla valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice.
La stazione appaltante può quindi accedere al FVOE per la verifica dei requisiti di partecipazione e della documentazione amministrativa utile ai fini dell’aggiudicazione, ma non anche degli elementi a comprova del contenuto dell’offerta tecnica.
Consultazione FVOE: non è prevista per l'offerta economica
A spiegarlo è il TAR Lazio, nella sentenza del 5 febbraio 2025, n. 2684, respingendo il ricorso proposto da un OE, nell’ambito di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, classificatosi quinto dopo l’attribuzione del punteggio pari a 0 per la propria offerta tecnica. Il punteggio era stato attribuito perché non aveva prodotto la documentazione attestante lo svolgimento di lavori analoghi richiesto espressamente nella lex specialis e, secondo il RTI, l’Amministrazione avrebbe potuto ricercarla del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) o nella piattaforma ASPI, oppure attivare il soccorso istruttorio per reperirla.
Dall’analisi della lex specialis, secondo il TAR si evince che:
- i lavori analoghi addotti in sede d’offerta dal concorrente dovevano essere non solo dichiarati dal legale rappresentante della Società, ma anche comprovati dal concorrente con “apposita documentazione” puntualmente specificata nella stessa lex specialis (“CEL, SAL, Certificato di pagamento, eventualmente accompagnati dalle relative fatture quietanzate, certificati di collaudo”);
- in caso di mancata produzione della documentazione a comprova del possesso del requisito al concorrente sarebbe stato attribuito un punteggio pari a 0.
Va quindi esclusa la dedotta violazione della lex di gara. Una volta rilevato che l’offerta tecnica del raggruppamento ricorrente conteneva solo la dichiarazione ma non invece la pertinente documentazione a comprova, la Commissione non poteva che attribuire un punteggio pari a 0 in relazione a tale parte dell’offerta tecnica.
Né può affermarsi che la Commissione fosse tenuta a reperire la documentazione nel FVOE, operazione consentita per la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ma non di quella afferente l’offerta tecnica.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO