FVOE: quali dati può consultare la stazione appaltante?

L'accesso alle banche dati è previsto per la verifica dei requisiti di partecipazione e della documentazione amministrativa, ma non anche degli elementi a comprova del contenuto dell’offerta tecnica

di Redazione tecnica - 14/02/2025

Soccorso istruttorio: non applicabile all'offerta tecnica

La mancanza non era sanabile nemmeno mediante soccorso istruttorio: la stessa lex specialis specificava che “possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente”.

La lex specialis quindi, conteneva una specifica regola che vietava l’utilizzo del soccorso istruttorio per la produzione di documentazione riguardante l’offerta tecnica; sotto tale profilo, dunque, la Commissione ha agito nel pieno rispetto dalla lex di gara, che rappresenta, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, un autovincolo per l’Amministrazione.

Tutto in linea con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): "ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)".

 

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