FVOE: quali dati può consultare la stazione appaltante?

L'accesso alle banche dati è previsto per la verifica dei requisiti di partecipazione e della documentazione amministrativa, ma non anche degli elementi a comprova del contenuto dell’offerta tecnica

di Redazione tecnica - 14/02/2025

Il dovere di diligenza dell’OE

Per altro, spiega il TAR, il confronto competitivo non attiene solo al contenuto delle offerte ma anche al rispetto delle modalità di presentazione delle domande; questo perché l’assenza di errori od omissioni nella domanda di gara rappresenta un indice di affidabilità dell’offerta e di serietà del concorrente.

Deve quindi trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ciascuno dei concorrenti ad una gara pubblica sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione; all’impresa che partecipa a pubblici appalti è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara”.

Nessun contrasto poi con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale, secondo il ricorrente, si tradurrebbe “nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare”.

Il principio del risultato va comunque bilanciato, evidenzia il TAR, con quelli di legalità, trasparenza e concorrenza (cfr. articolo 1 del codice dei contratti pubblici).

Dunque, se è vero che l’Amministrazione deve tendere al miglior risultato possibile, in difesa dell’interesse pubblico, tale risultato deve essere comunque il più “virtuoso” e ciò può essere raggiunto selezionando gli operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali espressione di una affidabilità che su di essi dovrà essere riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento.

Pertanto, conclude il TAR, se pure è vero che in caso di attribuzione del punteggio previsto, l’offerta avrebbe potuto costituire, sotto un profilo tecnico-economico, la migliore offerta proposta, tuttavia, va altresì considerato che ciò sarebbe stato possibile solo per il tramite di una disapplicazione della legge di gara e una sanatoria dell’errore commesso, di fatto però inammissibile.

 

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