Garanzia provvisoria nelle procedure aperte sottosoglia: nuovo parere del MIT
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce l'applicabilità della garanzia provvisoria nelle procedure aperte sottosoglia
La risposta del MIT
Il parere del MIT ha chiarito che la disposizione di riferimento è l’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisce un principio chiaro: nelle procedure di affidamento sottosoglia la garanzia provvisoria non è richiesta, salvo alcune eccezioni.
Nel dettaglio, l’art. 53, al comma 1, prevede che:
“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.”
Questo significa che, in via generale, le stazioni appaltanti non devono richiedere la garanzia provvisoria per gli affidamenti sottosoglia, salvo che per:
- procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici (art. 50, comma 1, lettera c);
- dialogo competitivo (art. 50, comma 1, lettera d);
- partenariati per l’innovazione (art. 50, comma 1, lettera e).
In questi casi, la garanzia provvisoria può essere richiesta solo se sussistono particolari esigenze che ne giustifichino l’introduzione, esigenze che devono essere esplicitate nella decisione di contrarre, nel bando o in un altro atto equivalente.
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