Garanzia provvisoria nelle procedure aperte sottosoglia: nuovo parere del MIT
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce l'applicabilità della garanzia provvisoria nelle procedure aperte sottosoglia
Differenza con l’articolo 106 del Codice
L’art. 106, invece, disciplina in via generale la garanzia provvisoria e prevede che questa debba essere prestata in misura pari al 2% dell’importo della procedura, con possibilità di riduzione fino all’1% o di incremento fino al 4%. Tuttavia, questa previsione non si applica in modo automatico alle procedure di affidamento sottosoglia, poiché l’art. 53 ha introdotto un’esclusione specifica per tale categoria di appalti.
In sintesi:
- l’art. 53 contiene la disciplina specifica per gli affidamenti sottosoglia e in via generale la garanzia provvisoria non è richiesta, salvo casi particolari;
- l’art. 106 definisce la disciplina generale per tutte le procedure e prevede la garanzia provvisoria per gli affidamenti soprasoglia e nei casi in cui il bando la preveda espressamente.
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