Garanzia provvisoria e Soccorso Istruttorio: interviene il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato chiarisce le possibilità di soccorso istruttorio per sanare un errore nella garanzia provvisoria e ne ricorda le tipologie ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023
Errore sostanziale nella garanzia: niente soccorso istruttorio
Il Consiglio di Stato ha ricordato un indirizzo della giurisprudenza per il quale “La garanzia provvisoria - destinata a coprire la "mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione" per fatto non imputabile alla stazione appaltante - non costituisce un elemento formale ma, in quanto posta a "corredo" dell'offerta, deve ritenersi "afferente" alla stessa e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione: come tale, essa è sottratta alla possibilità di soccorso istruttorio, stante il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti”.
Sostanzialmente, la carenza di uno degli elementi dell'offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l'esclusione dell'offerta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d'esclusione di cui all'art. 83, comma 8, D.Lgs. n. 50 del 2016.
In estrema sintesi:
- la garanzia provvisoria è parte essenziale e integrante dell'offerta;
- la carenza di un simile requisito dell'offerta, essenziale, secondo la legge di gara, giustifica l'esclusione senza violazione del suddetto principio di tassatività delle relative cause.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 4 giugno 2024, n. 4984INDICE
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