Garanzia provvisoria e Soccorso Istruttorio: interviene il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato chiarisce le possibilità di soccorso istruttorio per sanare un errore nella garanzia provvisoria e ne ricorda le tipologie ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023
La funzione della garanzia provvisoria
Ciò premesso, i giudici di Palazzo Spada hanno anche ricordato che la funzione essenziale della garanzia provvisoria è quella di assicurare la serietà e l’affidabilità dell’offerta “a garanzia del rispetto dell’ampio patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche”, di tal che va acquisita come “parte essenziale ed integrante dell’offerta”, con il corollario che sua mancata presentazione (o la omessa od inadeguata integrazione) rappresenta di per sé legittima causa di esclusione dalla gara, anche in assenza di una specifica comminatoria in tal senso.
Proprio per questo motivo, l’esclusione si applica nel caso in cui la garanzia provvisoria non sia stata prodotta. Come ammesso dal Consiglio di Stato in un precedente contenzioso “la finalità sottesa alla procedura di soccorso istruttorio è quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara dai concorrenti, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale. Tanto considerato, si esclude che la predetta procedura possa avere anche la funzione di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte: diversamente, infatti, si violerebbero i principi di immodificabilità e segretezza dell'offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti”
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 4 giugno 2024, n. 4984INDICE
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