Gare telematiche e illeggibilità file: niente soccorso istruttorio
In tema di gare pubbliche vige il principio di autoresponsabilità per cui ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi
In tema di gare pubbliche vige generale principio di autoresponsabilità per cui ciascuno dei concorrenti “sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione”.
Gare telematiche e illeggibilità file: interviene il Consiglio di Stato
Lo ha confermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8947 dell’8 novembre 2024 resa in riferimento al ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado riguardo una procedura di gara telematica per l’affidamento di servizi bandita e nella quale la stazione appaltante, stante l’impossibilità di aprire il file contenente la “busta amministrativa A”, giudicato difforme e illeggibile, decretava l’esclusione del concorrente ritenendo non applicabile alla fattispecie l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.
Secondo i giudici di primo grado, che hanno rigettato il ricorso, si tratterebbe di irregolarità essenziale inidonea, come tale, a individuare il contenuto della documentazione (la quale risultava illeggibile per fatto imputabile alla stessa ricorrente che, a sua volta, aveva caricato documentazione con c.d. marcatura temporale, laddove il regolamento di gara prescriveva espressamente di non utilizzare tale modalità): di qui l’impossibilità di fare applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 8 novembre 2024, n. 8947IL NOTIZIOMETRO