Gare telematiche e illeggibilità file: niente soccorso istruttorio
In tema di gare pubbliche vige il principio di autoresponsabilità per cui ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi
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Redazione tecnica -
19/11/2024
Il ricorso
In secondo grado, il ricorrente ha dedotto che:
- la disposizione di cui all’art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, a norma del quale sono comunque insanabili, mediante soccorso istruttorio, “le carenze della documentazione che non consentono la individuazione del contenuto” della stessa documentazione, si riferirebbe in ogni caso alla sola offerta tecnica ed all’offerta economica, non anche alla documentazione amministrativa;
- il precedente della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1492 del 13 febbraio 2023 ammette il soccorso istruttorio proprio in ipotesi di documentazione amministrativa inviata per via telematica che, al momento della apertura, “si presentava vuota”;
- la modalità di invio telematico della suddetta documentazione indicata dalla normativa di gara (ossia “senza marca temporale”) non era espressamente prevista a pena di esclusione;
- il fatto che, nella specie, l’illeggibilità della documentazione sia da ascrivere ad una inosservanza della parte appellante e non piuttosto ad un malfunzionamento del sistema informatico sarebbe “tutt’altro che pacifico ed anzi totalmente indimostrato”.
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Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 8 novembre 2024, n. 8947IL NOTIZIOMETRO