Gare telematiche e illeggibilità file: niente soccorso istruttorio
In tema di gare pubbliche vige il principio di autoresponsabilità per cui ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi
I rilievi del Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada hanno preliminarmente rilevato che il disciplinare di gara prevedeva che: “l’istanza di partecipazione … e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico … secondo le modalità descritte nell’allegato regolamento (allegato M)”. A sua volta il ridetto regolamento di gara telematica (allegato M) prevedeva espressamente che il “Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa” dovesse essere effettuato “Senza Marca temporale”.
Pur a fronte di tale espressa e inequivoca regola di gara, l’appellante ha inviato la suddetta documentazione “con marca temporale”, il che ha reso impossibile l’apertura del file – nonostante ripetuti tentativi da parte dei tecnici comunali onde risolvere tale impasse – e dunque la lettura del suo contenuto che, in quanto del tutto indeterminato e soprattutto concretamente non individuabile, ha comportato nella prospettiva del giudice di primo grado una irregolarità essenziale non altrimenti sanabile mediante applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 8 novembre 2024, n. 8947IL NOTIZIOMETRO