La gestione delle difformità edilizie dopo il Salva Casa

Il Decreto Salva Casa ha modificato le disposizioni relative alla gestione delle difformità edilizie. Vediamo come e quali sono le criticità rimaste

di Gianluca Oreto - 17/10/2024

CILA tardiva

Fuori dai casi di:

  • edilizia libera (art. 6, TUE);
  • permesso di costruire (art. 10, TUE) e quindi SCIA alternativa (art. 23, TUE);
  • SCIA (art. 22, TUE);

l’art. 6-bis del TUE dispone che l’intervento possa essere realizzato a seguito di presentazione di CILA.

Per meglio chiarire, con la Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 (Decreto SCIA 2) il legislatore ha effettuato una ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi. Tra gli interventi soggetti a CILA sono riportati:

  • manutenzione straordinaria “leggera”;
  • restauro e risanamento conservativo “leggero”;
  • eliminazione delle barriere architettoniche.

Il comma 5, art. 6-bis, del TUE dispone “La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione”.

Ciò significa che avere realizzato uno dei suddetti interventi (manutenzione straordinaria, restauro,…) in assenza di CILA non corrisponde ad un “abuso edilizio” (che necessiterebbe di una procedura di sanatoria). In questo caso l’intervento è regolarizzabile dal punto di vista amministrativo mediante CILA tardiva a fine lavori o in corso d’opera).

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