La gestione delle difformità edilizie dopo il Salva Casa

Il Decreto Salva Casa ha modificato le disposizioni relative alla gestione delle difformità edilizie. Vediamo come e quali sono le criticità rimaste

di Gianluca Oreto - 17/10/2024

Il problema da risolvere

Tutto ciò premesso, resta un gigantesco problema che al momento è stato affrontato dalla giurisprudenza amministrativa. Mentre le variazioni essenziali sono definite all’art. 32 del TUE e dalle norme regionali che ne hanno definito le specificità (con parecchie differenze tra Regione e Regione), resta una nebbia fitta sulla definizione di “abuso parziale” e “abuso totale”.

Oltretutto, fa notare l’amico Marco Campagna nel suo approfondimento, siamo certi che nel concetto di abuso parziale (regolarizzabili tramite art. 36-bsi, del TUE) non rientrino anche gli interventi realizzati in assenza di CILA? Se così fosse, la CILA tardiva diventerebbe uno strumento non più utilizzabile.

Su questo preciso punto, la mia personale opinione è che i casi gestibili mediante CILA tardiva resteranno tali. Resta, però, il dubbio (tale perché non affrontato all’interno del TUE) sulla definizione di abuso parziale.

Una recentissima sentenza del TAR Lazio (che non ha risolto il problema ma lo ha nuovamente messo in evidenza) rileva come all’interno del TUE “non esiste una compiuta definizione della categoria dei lavori ed interventi eseguiti in parziale difformità”. Definizione che il legislatore dovrebbe inserire nella normativa edilizia anche solo per non vanificare gli obiettivi del nuovo art. 36-bis che ha previsto una sanatoria semplificata proprio per questa tipologia di abuso.

Ai problemi già conosciuti dal legislatore (modulistica unificata e definizione sanzioni per la sanatoria), il legislatore dovrebbe, dunque, attivarsi per colmare quello che risulta essere un vero e proprio vuoto normativo.

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