Gestione informativa digitale e aggiornamento progettuale: i chiarimenti del MIT
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce la disciplina transitoria applicabile nel caso di progettazione avviata con il vecchio codice dei contratti
Come coordinare la progettazione redatta con il vecchio Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) con le gare bandite sotto il nuovo (D.Lgs. n. 36/2023)? È necessario aggiornare tutti gli elaborati progettuali? Qual è il corretto comportamento operativo per le stazioni appaltanti in fase di transizione normativa?
Gestione informativa digitale e aggiornamento progettuale: il parere del MIT
Domande quanto mai attuali, in considerazione che l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, con efficacia dal 1° luglio 2023, ha posto diversi problemi interpretativi alle stazioni appaltanti che, avendo affidato progettazioni in vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, si trovano ora nella necessità di avviare le procedure di gara.
In questo scenario di transizione normativa complesso, il rischio di errore operativo è elevato: è fondamentale comprendere quali regole applicare alla progettazione già svolta e quali obblighi rispettare per la fase di gara.
La risposta alle domande era già stata fornita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere n. 62/2023, i cui contenuti sono stati ribaditi dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nel recente parere 3 aprile 2025, n. 3368.
Nel nuovo caso trattato dal MIT viene chiesto se, in caso di progettazione affidata durante la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, sia necessario aggiornare l’intero progetto o solo alcuni elaborati ai fini dell’indizione della gara secondo il nuovo D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riguardo alla gestione informativa digitale (art. 43).
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