Gestione informativa digitale e aggiornamento progettuale: i chiarimenti del MIT
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce la disciplina transitoria applicabile nel caso di progettazione avviata con il vecchio codice dei contratti
di
Redazione tecnica -
30/04/2025
Il quadro normativo di riferimento
La risposta fornita dal MIT ha preso in considerazione i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti:
- l’art. 225, comma 9, relativo alla prosecuzione delle regole di progettazione precedenti, secondo il quale “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- l’art. 226, comma 2, che disciplina le procedure di gara e dispone “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”.
Più nel dettaglio:
- il progetto redatto sulla base di incarichi formalizzati prima del 1° luglio 2023 continua a essere disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 (art. 225, comma 9);
- la gara di lavori, invece, deve conformarsi integralmente al nuovo Codice, compresa l’applicazione dell’art. 43 sulla gestione informativa digitale (art. 226, comma 2).
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