Gestione dei rifiuti con RENTRI: la Guida ANCE per le imprese
Attivo il nuovo sistema digitale per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti. Ecco quali imprese devono iscriversi o registrarsi
Registrazione e iscrizione: quali differenze?
Nel RENTRI esistono due modalità di accesso, che dipendono dal tipo di operatore e dalle sue attività:
- la registrazione è riservata ai soggetti non obbligati all’iscrizione. Questa permette comunque di scaricare e vidimare digitalmente il FIR, agevolando il rispetto delle norme. La registrazione è obbligatoria dal 13 febbraio 2025.
- l’iscrizione, invece, è obbligatoria per gli operatori che rientrano nelle categorie previste dalla normativa e consente una gestione completa della documentazione relativa ai rifiuti.
Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente online, accedendo al portale ufficiale.
Soggetti obbligati ed esonerati
In particolare, ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 59/2023, sono tenuti a iscriversi al RENTRI i soggetti di cui all’art. 6 del D.L. n. 135/2018, come convertito dalla L. n. 12/2019:
- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 9 5 ;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
- d) gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- e) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- f) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, con più di dieci dipendenti, di cui all'art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) del D.lgs.152/2006.
In generale, devono iscriversi al RENTRI tutti quei soggetti che, già oggi, sono obbligati a tenere il Registro cronologico di carico e scarico e a presentare la Dichiarazione MUD. L’iscrizione al RENTRI comporterà un costo differenziato in base alla tipologia e al numero di dipendenti
Ne deriva che sono esonerati dall’iscrizione al RENTRI:
- i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione (perché sono espressamente ricompresi alla lett. b) dell’art. 184 del D.lgs. 152/2006), indipendentemente dal numero dei dipendenti;
- gli enti e le imprese che svolgono attività di trasporto di rifiuti in conto proprio, quindi non a titolo professionale, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2 bis, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, se non obbligati come produttori.
Sanzioni per inadempimenti
Infine, previste nuove sanzioni, che si aggiungono a quelle già previste per la gestione non conforme dei rifiuti. In particolare, sono previste multe per:
- la mancata iscrizione al sistema quando obbligatoria;
- la mancata o incompleta trasmissione dei dati nei tempi stabiliti.
Documenti Allegati
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