Gestione dei rifiuti con RENTRI: la Guida ANCE per le imprese
Attivo il nuovo sistema digitale per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti. Ecco quali imprese devono iscriversi o registrarsi
Cantieri edili: quali sono interessati?
Per la gestione dei rifiuti nel RENTRI, rileva la definizione di Unità Locale, ovvero il luogo dove si svolgono le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio.
In particolare il DM 59/2023 definisce Unità locale “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche E dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”.
Con la circolare del MASE del 27 settembre 2024 è stato precisato che la definizione di Unità locale fornita dal DM 59/23, non coincide con quella del Cantiere, poiché questo, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 81/2008, deve essere inteso come “Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”.
Tenendo conto che la definizione di UL ritiene rilevanti la stabilità e l’esercizio dell’attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, essendo i cantieri per loro natura e definizione “temporanei” in generale, non devono essere iscritti singolarmente al RENTRI come UL.
Solo nel caso in cui nei cantieri siano presenti entrambe le condizioni previste dal DM 59/2023 (cioè 1. Produzione di rifiuti pericolosi e 2. Esercizio stabile dell’attività), questi devono essere considerati Unità Locale e, quindi, iscritti al RENTRI.
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