Guida alle deroghe per l’agibilità dopo il Salva Casa

L’integrazione all’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) inserita con il D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), convertito in L. n. 105/2024, prevede delle deroghe per l’agibilità. Vediamo quali e le criticità applicative

di Gianluca Oreto - 09/09/2024

Con la Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), il Parlamento italiano ha deciso di aggiungere alcuni commi all’art. 24 (agibilità) del d.P.R. n. 380/2001, sui quali è opportuno chiarirne la portata applicativa.

L’agibilità dopo il Salva Casa

In particolare, le integrazioni introdotte con i nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, prevedono una disciplina temporanea applicabile “Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis…” che sarebbero dovuti arrivare con un decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata.

Ricordiamo che questo Decreto era stato previsto con l'art. 3, comma 1, lettera d), 1) del D.Lgs. n. 222/2016 e sarebbe dovuto arrivare entro febbraio 2017 per aggiornare (o meglio sostituire) il Decreto ministeriale 5 luglio 1975 (c.d. Decreto Sanità) ormai obsoleto nei contenuti.

Lo schema di questo nuovo Decreto è approdato in Conferenza Stato-Regioni a maggio 2023 (7 anni di ritardo) ma ad oggi se ne è persa traccia.

Prima di comprendere (o almeno provarci) le nuove disposizioni, riportiamo il testo dei nuovi commi:

5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.

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