Guida alle deroghe per l’agibilità dopo il Salva Casa
L’integrazione all’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) inserita con il D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), convertito in L. n. 105/2024, prevede delle deroghe per l’agibilità. Vediamo quali e le criticità applicative
Le deroghe per i mini-appartamenti
Entriamo adesso nel dettaglio delle nuove disposizioni, cominciando dal comma 5-bis e precisando che il Salva Casa non modifica i precedenti commi da 1 a 5 relativi alle condizioni, alle modalità, alle sanzioni e alla documentazione necessaria per dimostrare l’agibilità che, come è ormai noto, passa da una segnalazione certificata in cui il tecnico abilitato, oltre alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, attesta anche la conformità dell'opera al progetto presentato.
Il citato comma 5-bis prevede delle deroghe (come anticipato a tempo perché valevoli fino all’aggiornamento del Decreto Sanità) che riguardano esclusivamente:
- l’altezza minima dei locali che può essere inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri;
- gli alloggi a singola stanza:
- per una persona, con una superficie minima comprensiva dei servizi, inferiore agli attuali 28 metri quadrati, fino al limite minimo di 20 metri quadrati;
- per due persone, inferiore agli attuali 38 metri quadrati, fino al limite minimo di 28 metri quadrati.
Restano fermi, invece, tutti gli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente (ad oggi il Decreto Sanità).
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