Guida alle deroghe per l’agibilità dopo il Salva Casa

L’integrazione all’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) inserita con il D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), convertito in L. n. 105/2024, prevede delle deroghe per l’agibilità. Vediamo quali e le criticità applicative

di Gianluca Oreto - 09/09/2024

Agibilità e asseverazione tecnica: il requisito dell’adattabilità

Il successivo comma 5-ter definisce le altre condizioni necessarie affinché il tecnico abilitato possa asseverare l’agibilità per i suddetti locali. In particolare, viene previsto che l’asseverazione di agibilità possa essere resa:

  • ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
  • sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
    • i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
    • sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

Per quanto riguarda il requisito di “adattabilità”, il DM n. 236/1989 la definisce come “la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”.

L’art. 3, comma 4, del DM n. 236/1989 dispone che “Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto”.

L’art. 6 del DM n. 236/1989 definisce i criteri di progettazione per l’adattabilità suddividendoli tra:

  • interventi di nuova edificazione;
  • interventi di ristrutturazione.

Per questi ultimi dispone “Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali. L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza”.

Per le nuove costruzioni dispone “Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità. La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte, sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento. A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più livelli, per particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice”.

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