Festival di Sanremo: gara sì o gara no?
Una interessante sentenza del TAR Liguria mette in discussione l'affidamento del Festival di Sanremo ai sensi della normativa applicabile ai Contratti pubblici
Le argomentazioni di RAI
Sono state invece ritenute non condivisibili le argomentazioni di RAI, la quale aveva evidenziato di aver sostenuto tutti i costi creativi e produttivi e di aver ideato e organizzato il Festival per decenni, nonché di poter vantare un diritto d’autore sull’opera dell’ingegno (il format), ai sensi dell’art. 167, legge 22 aprile 1941, n. 633 (che riconosce i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno anche in capo al possessore legittimo dei diritti medesimi).
I diritti di utilizzazione economica del format, pertanto, sarebbero nella titolarità esclusiva di RAI e non discenderebbero dalla concessione del Marchio da parte del Comune. Dunque, il Festival (che rappresenterebbe “il concorso canoro risultante dalla associazione tra il Marchio del Comune e il Format ideato da RAI”) non potrebbe essere oggetto di sfruttamento economico in difetto del consenso congiunto dei due condomini. Ne conseguirebbe l’impossibilità di associare il Marchio ad un format diverso da quello ideato e prodotto da RAI.
Tale ricostruzione non è stata ritenuta corretta da parte dei giudici, che, al contrario, hanno, tra l’altro, rilevato che l’infondatezza della tesi dell’indissolubilità del legame tra il Marchio e il format di RAI è dimostrata dalla stessa evoluzione del Festival di Sanremo; evoluzione caratterizzata (anche successivamente alla registrazione del Marchio, avvenuta, nel 2000) da frequenti mutamenti del format che, tuttavia, non hanno impedito di mantenere l’associazione tra il Marchio e il (di volta in volta mutato) format.
Ad ogni modo, la sentenza ha fatta salva l’organizzazione del Festival 2025, previsto per il prossimo febbraio, in ragione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Liguria 5 dicembre 2024, n. 843IL NOTIZIOMETRO