Immobili ante '67: lavori successivi richiedono il titolo edilizio

La preesistenza del manufatto alla legge n. 765/1967, oltre a dovere essere provata, non giustifica eventuali successivi abusi

di Redazione tecnica - 23/02/2025

Onere della prova e principio di vicinanza

Il principio cardine ribadito dal Consiglio di Stato è che l’onere di dimostrare la data di realizzazione dell’opera grava esclusivamente sul proprietario o sul soggetto destinatario dell’ingiunzione di demolizione.

In particolare, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la tettoia:

  • era stata costruita prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della L. 765/1967, per poter essere esclusa dall’obbligo di licenza edilizia
  • esisteva già prima del 1977, anno in cui l’area è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, evitando così la necessità di autorizzazione paesaggistica.

Secondo il principio della vicinanza della prova, il privato, unico soggetto che dispone (o dovrebbe disporre) della documentazione storica dell’edifico avrebbe dovuto fornire elementi oggettivi e inconfutabili che certificassero la data di realizzazione dell’opera. Da questo punto di vista, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o testimonianze di terzi non hanno alcun valore probatorio, poiché non garantiscono certezza sulla data di realizzazione del manufatto.

Spiega Palazzo Spada che, da quanto emerso dalla documentazione l’appellante non si è limitato a un intervento di ripristino di un edificio crollato rispettoso del volume preesistente, ma vi è stato un suo rilevante ampliamento, necessitante dunque di un titolo edilizio a prescindere dalla data di realizzazione della precedente costruzione.

Nel dettaglio:

  • dall’aerofotogrammetria del 1954 si riscontra un modestissimo manufatto di circa 6 metri quadrati, corrispondente per altro alla descrizione contenuta nell’atto di compravendita del 2 febbraio 2015;
  • nel 1978 si riscontra una tettoia di medie dimensioni (secondo il ricorrente di 565,70 metri quadrati), poi ricostruita e ulteriormente ampliata nel 2019;
  • la ricostruzione della tettoia nel 2019 senza aumento di superficie avrebbe necessitato di una SCIA, nonché di un’autorizzazione paesaggistica, richiesta per tutti gli interventi superiori al consolidamento statico e al restauro conservativo ai sensi del combinato disposto degli articoli 146 e 149, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il che tuttavia non è avvenuto;
  • anche a voler considerare soltanto la tettoia originale, essa appare per la prima volta soltanto nell’aerofotogrammetria del 1978, cosicché non vi è prova della sua edificazione anteriormente all’apposizione del vincolo, con conseguente sua abusività.

Nel caso in esame, l’onere di provare che la datazione del manufatto fosse anteriore al 1° settembre 1967 oppure all’apposizione del vincolo nel 1977 non è stato assolto, confermando quindi che per la realizzazione della tettoia era necessaria la SCIA e l’autorizzazione paesaggistica.

 

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