Immobili ante '67: lavori successivi richiedono il titolo edilizio

La preesistenza del manufatto alla legge n. 765/1967, oltre a dovere essere provata, non giustifica eventuali successivi abusi

di Redazione tecnica - 23/02/2025

Ordine di demolizione: atto vincolato e valido anche se emesso dopo anni

Infine, respingendo anche le censure del proprietario sull’affidamento incolpevole in ordine alla legittimità dei manufatti, Palazzo Spada ha richiamato quanto statuito dall’Adunanza plenaria con le sentenze del 17 ottobre 2017, nn. 8 e 9, nelle quali è stato specificato che:

«il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino».

In conclusione, ricorda il Consiglio di Stato che l’ordine di demolizione di un’opera abusiva:

  • è un atto vincolato, che non richiede una motivazione specifica in relazione all’interesse pubblico;
  • non necessita di una motivazione rafforzata, anche se viene emesso a distanza di anni dalla realizzazione dell’opera;
  • è valido anche se emesso dopo anni: il trascorrere del tempo non sana l’abuso, per non si può invocare alcun "affidamento legittimo" sulla conservazione di un’opera abusiva.

 

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