Inadempimento e danno da perdita di chance nei bonus fiscali
Le decisioni dei Tribunali di Torino e Milano offrono nuove prospettive sulla risarcibilità del danno da mancata fruizione del bonus
La sentenza del Tribunale di Milano
Una posizione diversa è emersa nella sentenza n. 356/2025 del Tribunale di Milano. Il caso riguardava un contratto di appalto per lavori di efficientamento energetico su un immobile privato, finalizzati al Superbonus 110%. L'appaltatore non ha rispettato il termine essenziale del 30 settembre 2022, che avrebbe consentito di completare almeno il 30% dei lavori, determinando la perdita definitiva del beneficio fiscale.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la risarcibilità del danno, ma ha adottato un criterio innovativo nella sua quantificazione. Invece di calcolare il danno in base all'importo del bonus fiscale perso, il risarcimento è stato determinato sulla base del mancato incremento di valore dell'immobile che sarebbe derivato dai lavori. La sentenza stabilisce che, poiché il bonus in questione non implicava il pagamento diretto di somme al beneficiario, ma piuttosto avrebbe consentito di ottenere un'opera "a costo zero", il danno patrimoniale va individuato nel mancato ottenimento di questa opera.
Questo approccio, pur mantenendo l'esigenza di una prova del danno, evita il rischio di risarcire l'intero importo del bonus, che potrebbe risultare sproporzionato rispetto alla situazione. Inoltre, consente di considerare il danno effettivo subito dal committente, misurato nell'impatto sul valore dell'immobile, piuttosto che nella semplice perdita del bonus fiscale.
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