Incarichi professionali gratuiti: la Cassazione sul caso Catanzaro

La Suprema Corte annulla la sanzione disciplinare a un architetto che aveva accettato un incarico simbolico: “Non ogni prestazione gratuita è illecito deontologico”

di Gianluca Oreto - 24/03/2025

Dal D.Lgs. n. 50/2016 al D.Lgs. n. 36/2023

Va ricordato che, all’epoca del bando, era in vigore l’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevedeva l’uso delle tariffe ministeriali come riferimento, ma non ne imponeva un’applicazione vincolante.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), la disciplina è cambiata radicalmente: l’art. 41, comma 15-bis (introdotto dal correttivo D.Lgs. n. 209/2024) impone alle stazioni appaltanti di utilizzare obbligatoriamente i corrispettivi determinati secondo il Decreto Parametri, senza alcun margine di discrezionalità.

Ma sul piano deontologico?

Cosa accade al professionista che accetta un incarico gratuito o propone ribassi insostenibili?

  • Il Codice deontologico degli Architetti (art. 20.2) considera il comportamento anticoncorrenziale e passibile di sanzione.
  • Il Codice degli Ingegneri (art. 15.3) richiede che il compenso sia proporzionato alla prestazione e prevede l’onere della prova a carico del professionista in caso di corrispettivo anormalmente basso.
  • Anche il Codice dei Geometri sottolinea la necessità che il compenso sia “adeguato all’importanza dell’opera”, pur nel rispetto della libertà negoziale.
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