Incarichi professionali gratuiti: la Cassazione sul caso Catanzaro
La Suprema Corte annulla la sanzione disciplinare a un architetto che aveva accettato un incarico simbolico: “Non ogni prestazione gratuita è illecito deontologico”
Professionista e incarichi gratuiti: interviene la Cassazione
Le domande, dunque, sono legittime:
- Un professionista può partecipare ad una gara accettando un compenso simbolico?
- Se la gara è legittima, può comunque configurarsi una violazione deontologica?
- Quando la rinuncia al compenso diventa illecito disciplinare?
A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza 20 marzo 2025, n. 7431, intervenendo proprio sul caso Catanzaro.
L’architetto coinvolto era stato sospeso per 60 giorni per aver accettato un incarico a fronte di 1 euro, motivando la sua scelta con il desiderio di accrescere la propria visibilità professionale.
Secondo il Consiglio Nazionale APPC, si trattava di un comportamento anticoncorrenziale, contrario agli artt. 20.2 e 24.7 del Codice deontologico.
La Cassazione ha annullato la sanzione, affermando che la prestazione gratuita può essere legittima se motivata da un interesse professionale indiretto, come il ritorno di immagine, l’arricchimento del curriculum o la possibilità di ottenere futuri incarichi.
Non è necessario, dunque, che la rinuncia al compenso derivi solo da ragioni affettive, etico-sociali o da calamità naturali, come sostenuto dal Consiglio di Disciplina.
INDICE
IL NOTIZIOMETRO