Incentivi funzioni tecniche: chiarimenti dalla Corte dei Conti
Come applicare gli incentivi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in caso di accordi quadro e per quali attività? Ecco la risposta dei magistrati contabili
Le attività incentivabili
In riferimento al secondo quesito si ribadisce che il “nuovo” codice conferma il principio secondo cui le attività tecniche sono, tassativamente, quelle elencate nell’allegato I.10, e precisamente:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell’esecuzione;
- collaboratori del direttore dell’esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
Sulla base di queste premesse, facendo anche riferimento ad altre deliberazioni della stessa Sezione, è da escludere l’incentivabilità di funzioni o attività diverse da quelle considerate dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - ora all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 - il cui elenco è da considerarsi tassativo, di stretta interpretazione e, pertanto, non suscettibile di estensione analogica.
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