Incentivi funzioni tecniche: interviene la Corte dei Conti
Quali soggetti e attività sono incentivabili? Quali differenze ci sono tra vecchio e nuovo Codice dei Contratti? Ecco alcuni chiarimenti dalla magistratura contabile
Incentivi al personale in assenza di regolamento
Con il primo quesito l’Ente chiede se sia incentivabile, ai sensi dell’ex. art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il personale che abbia svolto le attività soggette ad incentivazione con decorrenza a far data dal 19 aprile 2016.
Il Collegio ha risposto positivamente al quesito: l’art. 5, comma 10, del D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 156/2021, ha disposto che il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016, trova applicazione agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento.
Richiamando una precedente delibera della Sezione delle Autonomie, la Corte ha specificato che ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, esso potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo.
Nulla esclude, pertanto, che nell’esercizio della propria potestà regolamentare, possa estendere l’efficacia del proprio regolamento a decorrere dal 19 aprile 2016.
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