Incentivi funzioni tecniche: interviene la Corte dei Conti
Quali soggetti e attività sono incentivabili? Quali differenze ci sono tra vecchio e nuovo Codice dei Contratti? Ecco alcuni chiarimenti dalla magistratura contabile
Incentivi a personale non “tecnico”
Con il terzo quesito l’Ente chiede se sia possibile incentivare il personale dipendente non appartenente alla famiglia professionale relativa ai profili professionali “tecnici” sia ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che dell’articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023.
Secondo il Collegio, sia alla luce di precedenti giurisprudenziali che del tenore letterale delle norme in esame, l’attribuzione dell’incentivo tecnico non è legata al profilo professionale “tecnico” (anche se di regola presente) bensì alla concreta esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale, anche se esplicata da collaboratori amministrativi).
In entrambe le disposizioni:
- il riferimento è sempre ed esclusivamente alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti;
- prevedono che la corresponsione dell’incentivo venga effettuata a seguito dell’accertamento delle specifiche attività, o delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
- prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i “collaboratori” del RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo.
In tal senso, con riferimento all’art. 113 la Sezione Lombardia ha evidenziato come “il tenore letterale del comma 3 palesa la legittima erogabilità dell’incentivo a favore del responsabile unico del procedimento (anche se, negli appalti di forniture e servizi, non possiede necessariamente il profilo di “tecnico”), dei “soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2”, nonché “tra i loro collaboratori” , senza distinguere, come nell’elencazione delle attività incentivabili di cui al precedente comma 2, fra profili tecnici e amministrativi)”.
Pertanto, l’incentivo è erogabile al personale dipendente che svolge funzioni tecniche, anche in termini di collaborazione, indipendentemente dal profilo amministrativo o tecnico degli stessi.
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