Installazione dehors: quando ci vuole il permesso di costruire?

Consiglio di Stato: una struttura di dimensioni rilevanti o difficilmente amovibile non può essere considerata come attività di edilizia libera

di Redazione tecnica - 18/03/2025

Un manufatto non può essere qualificato come meramente pertinenziale quando determina un nuovo volume di consistenti dimensioni su un’area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale.

Ciò vale anche nel caso di dehors per i quali l’Amministrazione abbia rilasciato un titolo edilizio temporaneo: una volta scaduta l’autorizzazione, la struttura va rimossa perché ormai abusiva, priva di permesso di costruire e quindi soggetta a ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Dehors: pertinenza, edilizia libera o nuova costruzione?

Sui concetti di amovibilità, temporaneità e pertinenzialità i proprietari o responsabili di opere abusive giocano spesso vere e proprie partite a scacchi nelle aule dei tribunali amministrativi, ma anche questa volta lo scacco matto è arrivato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12 marzo 2025, n. 2031, con la quale ha ritenuto pienamente legittima l’ordinanza di demolizione di un dehors di 560 mc, autorizzato per 5 anni anche con relativa autorizzazione paesaggistica, senza che fosse stata poi presentata una richiesta di proroga da parte dei proprietari.

Scaduto il quinquennio, il Comune ne aveva accertato il mantenimento e disposto la demolizione, specificando che:

  • si trattava di abusi non sanabili sotto l’aspetto edilizio e paesaggistico, "stante la realizzazione di volumetrie non compatibili con i limiti previsti nella zona urbanistica (PRGC vigente) e con riferimento agli incrementi per adeguamento igienico funzionali già concessi. Trattasi inoltre di interventi non compatibili con le condizioni previste all’art. 167 c. 4 del D.Lgs. 42/2004”;
  • il mantenimento delle opere oltre i termini di scadenza, costituiva complessivamente attività edilizia di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonché in assenza/difformità di titolo paesaggistico ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004”;
  • era stata omessa la denuncia ai sensi degli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380/2001 in quanto opera con struttura metallica e in zona sismica.

La società ricorrente aveva presentato un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, nonché istanza di variante urbanistica ai sensi dell’art. 17 bis della legge regionale n. 56/1977.

Ne era seguito il diniego del permesso di costruire in sanatoria per incompatibilità con lo strumento urbanistico, oltre che, conseguentemente alla scadenza degli originari titoli abilitativo e paesaggistico, il superamento dei limiti volumetrici stabiliti dalle Norme Tecniche Attuative e del difetto di compatibilità paesaggistica. Il provvedimento era stato impugnato al TAR, che però ne aveva riconosciuto la piena legittimità.

Da qui l’appello a Palazzo Spada, che però ha confermato la decisione di primo grado su tutta la linea.

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