Installazione dehors: quando ci vuole il permesso di costruire?
Consiglio di Stato: una struttura di dimensioni rilevanti o difficilmente amovibile non può essere considerata come attività di edilizia libera
Autorizzazione paesaggistica: nessuna deroga per nuove costruzioni abusive
Per gli interventi era stata richiesta e rilasciata l’autorizzazione paesaggistica, anche questa di durata quinquennale). Scaduta l’efficacia di quel titolo, i manufatti devono necessariamente qualificarsi come mantenuti “in assenza dell’autorizzazione paesaggistica” ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.
Ricorda il Consiglio che l’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 prevede chiaramente che l’autorizzazione non è necessaria unicamente nei casi di “elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo” (punto A.17).
Tenendo conto che i manufatti non sono facilmente amovibili, essi non sono assimilabili a queste tipologie, oltretutto tenendo conto del fatto che la loro permanenza da molti anni vale a escluderne il carattere provvisorio.
Qualora gli interventi abbiano impatto sul paesaggio non può ammettersi la deroga al regime autorizzatorio, in coerenza con:
- l’art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 in tema di “Interventi non soggetti ad autorizzazione”, secondo cui “non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta … per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”);
- l’art. 167, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 42/2004 (che, disciplinando gli spazi di operatività dell’accertamento di conformità paesaggistica, si riferisce a “lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”).
Sulla base di queste disposizioni si può individuare il limite oltre il quale l’autorizzazione paesaggistica è necessaria e, addirittura, non è possibile alcuna sanatoria, ovvero l’alterazione dell’aspetto esteriore e la realizzazione di superfici o volumi.
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