Installazione VEPA: quando rientrano in edilizia libera?

Quali condizioni qualificano l'intervento come edilizia libera e quando invece si configura un aumento di superficie per il quale è dovuto il contributo di costruzione?

di Redazione tecnica - 10/01/2025

VEPA in edilizia libera: le condizioni da rispettare

Il dettato normativo delinea dunque specifiche condizioni per potere ricondurre l’installazione di VePa all’edilizia libera, tipizzando l’intervento e limitandone l'applicazione al ricorso di tutte le seguenti condizioni:

  • installazione consentita solo negli elementi tassativamente indicati nell’elenco: balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, logge -come tali ovviamente rientranti all'interno dell'edificio - e porticati (non gravati da diritti di uso pubblico e non prospicenti aree pubbliche); l’elenco non appare estensibile ad altri elementi (terrazzi, scale esterne, ballatoi, tettoie, etc.);
  • devono essere amovibili e totalmente trasparenti;
  • devono assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, migliorando le prestazioni acustiche e riducendo quelle termiche;
  • devono consentire la parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
  • non possono essere configurati spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici o mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Conclude la Regione che, come ogni intervento in edilizia libera, si richiede, ovviamente, sempre il rispetto “della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3 [della L.R. n. 15/2013, n.d.R.], la cui verifica della sussistenza, esonerando dal pagamento del contributo di costruzione, spetta in via esclusiva ai professionisti e al Comune interessato.

Il mancato rispetto di anche di uno solo dei requisiti scaturisce automaticamente un aumento della superficie utile dell'unità immobiliare e del suo volume, la cui legittimità a quel punto è vincolata:

  • alla conformità alla normativa urbanistica;
  • all’obbligo di conseguire il necessario titolo abilitativo edilizio;
  • alla corresponsione del contributo di costruzione.
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