Lavori tra 2024 e 2025 e bonus edilizi: occhio ai pagamenti con riserva
In base al criterio di competenza, le imprese accedono alle detrazioni edilizie in relazione al momento in cui accettano le opere. Ma se il contratto d’appalto prevede clausole “con riserva” servirà un nuovo accordo per risolvere l’intoppo
Ho letto con interesse un articolo da voi recentemente pubblicato, dal quale emerge che chi percepisce redditi d’impresa può accedere all’Ecobonus anche se i lavori termineranno nel 2025, quindi dopo la data di scadenza della detrazione. Vorrei però un chiarimento riferito al mio specifico caso, che non saprei come leggere accostato al vostro articolo.
La mia azienda, infatti, è proprietaria di un edificio sul quale sono in corso lavori che si prolungheranno oltre il 2024, e per i quali abbiamo già pagato varie somme all’impresa esecutrice. In particolare, abbiamo versato il 10% a titolo di acconto, e in più abbiamo pagato alcune rate in relazione a parti di lavorazioni già eseguite. Secondo quanto da voi scritto, visto che quanto pagato riguarda opere accettate (anche se parzialmente) nel 2024, su tali somme avremmo diritto all’Ecobonus. Tuttavia, nel contratto è presente una clausola in base alla quale “le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono essere rettificate e corrette”. E non solo, perché la stessa clausola dichiara che gli importi in acconto non hanno valore di accettazione. Tale clausola con cui la direzione dei lavori si “riserva” di contestare l’importo delle rate ci impedisce di attivare il meccanismo per il quale le opere realizzate (e pagate) nel 2024 transitano sotto l’ombrello dell’Ecobonus? Se sì, come possiamo rimediare?
L’Esperto risponde
Le tempistiche per accedere ai bonus edilizi si fanno sempre più strette. Mancano poco più di 5 mesi, infatti, all’uscita di scena tanto dell’Ecobonus quanto del Sismabonus, che rappresentano per le imprese la soluzione di risparmio fiscale più interessante (se non l’unica, a volte) nella realizzazione di interventi edilizi. Ciò in quanto dette detrazioni, a differenza del Superbonus, possono essere sfruttate anche da chi percepisce redditi d’impresa, per lavori eseguiti su qualsiasi bene immobile.
L’articolo cui fa riferimento il gentile lettore (Ecobonus e Sismabonus: fine lavori oltre il 2024, ok ai bonus edilizi - LavoriPubblici) ha illustrato cosa voglia dire, nel pratico, accedere a tali bonus a pochi mesi dalla loro scadenza, evidenziando come il 31 dicembre 2024 non rappresenti la data entro la quale dover terminare i lavori. I bonus, infatti, spettano in relazione alle spese sostenute, cosicché le percentuali di detrazione operano in relazione a tutte quelle sopportate entro il 31 dicembre 2024. Ma per le imprese la situazione è particolarmente delicata, dato che il concetto di “sostenimento delle spese” deve fare i conti con il criterio di competenza, cosicché le spese si possono considerare effettivamente sostenute solo nel momento in cui le opere vengono accettate dal committente.
Il quesito sollevato dal gentile lettore mette in luce un ulteriore elemento di difficoltà, dato che tutti i ragionamenti teorici si scontrano inevitabilmente non solo con la realtà pratica del cantiere (tra tempistiche di realizzazione più o meno lunghe e materiali più o meno reperibili), ma anche con la realtà delle “carte”. Nel complesso mondo dei bonus edilizi, cioè, tutto quanto vale “in teoria” potrebbe non valere più se anche solo una clausola del contratto d’appalto prevede, come nel caso descritto, pagamenti con riserva, ai quali diventa complicato collegare il concetto di accettazione delle opere.
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