Lavori tra 2024 e 2025 e bonus edilizi: occhio ai pagamenti con riserva
In base al criterio di competenza, le imprese accedono alle detrazioni edilizie in relazione al momento in cui accettano le opere. Ma se il contratto d’appalto prevede clausole “con riserva” servirà un nuovo accordo per risolvere l’intoppo
L’accettazione delle opere
In breve, il meccanismo in base al quale imprese e società possono accedere all’Ecobonus (o al Sismabonus) anche per quegli interventi realizzati a cavallo tra il 2024 e il 2025 scatta solo in relazione alle lavorazioni accettate entro il 31 dicembre 2024.
Ciò non significa, però, che tutte le opere debbano essere state pagate entro tale data. Infatti, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il momento di ultimazione dei lavori (che l’art. 109 del Tuir, co. 2, lett. b) fa coincidere con quello del sostenimento delle spese in caso di soggetti d’impresa) è da individuare nel momento dell’accettazione senza riserve, da parte del committente, dell’opera compiuta. È poi l’art. 1666 cc a prevedere che l’accettazione delle opere può riguardare anche singole partite, dando la possibilità, come correttamente rileva il gentile lettore, di scontare con i bonus almeno la parte di opere realizzate nel 2024.
È evidente, però, che quando le opere non possono dirsi accettate, queste non potranno allora essere considerate “ultimate” nel senso del Tuir, e a cascata neanche potranno dirsi “sostenute” le spese, anche se i pagamenti sono stati già erogati, con conseguente fuoriuscita dal bonus.
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