Lavori sopra soglia: ANAC sui criteri di aggiudicazione
Non è conforme alle disposizioni del Codice Appalti la procedura soprasoglia da aggiudicare mediante criterio del prezzo più basso
Offerta economicamente più vantaggiosa: la valutazione del rapporto qualità prezzo
Infine, al di là della possibilità per le stazioni appaltanti di graduare, nella propria discrezionalità tecnica, l’incidenza qualitativa per la valutazione del rapporto qualità/prezzo - l’art. 108, comma 4 del d.lgs. 36/2023 prevede di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa non solo sugli aspetti qualitativi, ma anche su quelli “ambientali o sociali” connessi all'oggetto dell'appalto.
Si richiamano quindi:
- il comma 7 dello stesso articolo 108, secondo cui “Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”;
- l’art. 102 il quale prevede, tra l’altro, che “Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni: a…. ……; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate” e che “Per i fini di cui al comma 1 l’operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni”, richiedendosi ai fini dell’aggiudicazione elementi di valutazione dell’offerta afferenti agli aspetti sociali, ulteriori al profilo economico, che non parrebbero adeguatamente valorizzati nella procedura in esame;
- l’art. 57 comma 2 del Codice secondo cui “l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, con l’ulteriore precisazione che “tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5”.
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