Lavori sopra soglia: ANAC sui criteri di aggiudicazione
Non è conforme alle disposizioni del Codice Appalti la procedura soprasoglia da aggiudicare mediante criterio del prezzo più basso
L'importanza dei CAM nell'OEPV
Ne deriva che nella procedura in esame avrebbero dovuto essere valorizzati per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche i Criteri Ambientali Minimi, potendo a tale riguardo essere previste premialità connesse sia alle soluzioni progettuali, sia con riferimento alle misure adottabili per la realizzazione del minor impatto ambientale durante l’esecuzione delle opere, come peraltro definite nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con DM 23 giugno 2022, n. 256.
A conferma di tutte le considerazioni esposte, si rammenta che l’art. 107, comma 2 del codice prevede che “La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014”.
Infine, in relazione alla necessità di valorizzare elementi ulteriori al prezzo per la selezione della migliore offerta, si richiama quanto evidenziato nella segnalazione in relazione alla possibile violazione del “principio di risultato”, di cui all’art. 1 del codice, dando evidenza che il Legislatore ha codificato in tal modo i principi di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nell’ottica del raggiungimento “dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo”.
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