Malfunzionamento MePA: il MIT sulla riapertura dei termini di gara

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) fornisce un importante chiarimento in merito alla richiesta di riapertura dei termini di gara su piattaforma MePa

di Redazione tecnica - 11/03/2025

La risposta del MIT

Il MIT ha confermato l’interpretazione della stazione appaltante, ribadendo che la riapertura dei termini è possibile solo se il malfunzionamento è oggettivamente dimostrato. In merito, il MIT ha ricordato la sentenza n. 2038/2024 del TAR Sicilia secondo il quale la proroga dei termini di gara può essere concessa solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  1. malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante;
  2. incertezza assoluta sulla causa del ritardo, ovvero quando non è possibile stabilire con certezza se il mancato invio dell’offerta sia dovuto a problemi tecnici della piattaforma o alla negligenza dell’operatore economico.

Di contro, la proroga non può mai essere concessa se è dimostrabile una negligenza dell’operatore economico, il quale ha avuto tutto il tempo per inviare l’offerta nei termini stabiliti e non si è attivato con congruo anticipo, nonostante le regole chiare contenute nella lex specialis di gara.

Anche ANAC, con delibera 9 ottobre 2024, n. 451, ha ribadito che, in assenza di un malfunzionamento comprovato, la stazione appaltante non è tenuta a concedere alcuna proroga. Secondo l’Anticorruzione, la condotta della SA di non concedere la sospensione e la proroga del termine di presentazione delle offerte, in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento della procedura di gara, appare quindi conforme all’art. 25, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 36/2023, che nel prevedere la sospensione e la proroga dei termini di presentazione delle domande/offerte, rispettivamente, “per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento” e “per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”, le subordina al “comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme”.

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