Mancata demolizione: il TAR sulla sanzione pecuniaria

Il presupposto per l’irrogazione della sanzione non è la realizzazione dell’abuso, bensì l’inerzia del soggetto obbligato rispetto all’ordine impartito nel termine assegnato

di Redazione tecnica - 21/03/2025

L’inottemperanza a un ordine di demolizione costituisce un illecito autonomo, che si consuma con il decorso del termine di 90 giorni previsto per legge e che giustifica l’irrogazione della sanzione pecuniaria.

Non solo: l’Amministrazione non è tenuta a verificare preventivamente la possibilità di eseguire la demolizione senza pregiudicare le parti regolari dell’edificio, né la pretesa di accedere a una sanatoria o a un meccanismo di fiscalizzazione possono impedire l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Inottemperanza all'ordine di demolizione: il TAR sulla sanzione pecuniaria

Sono questi i principi ribaditi dal TAR Sicilia con la sentenza del 18 marzo 2025, n. 597, con cui ha respinto il ricorso dei comproprietari di un immobile realizzato in assenza di titolo edilizio entro una fascia di inedificabilità assoluta, ai quali era stato notificata la sanzione di 20mila euro per inottemperanza all’ordine di demolizione.

L’immobile, costituito da un piano terra e un primo piano, era stato oggetto di due distinte istanze di condono edilizio. Il Comune aveva rigettato la relativa richiesta di sanatoria e ordinato la demolizione della parte abusiva. Successivamente, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza, l’amministrazione aveva adottato il provvedimento ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, con l’applicazione della sanzione pecuniaria.

A questo punto i comproprietari hanno presentato un nuovo ricorso, sostenendo che la sanzione fosse illegittima perché il Comune non avrebbe verificato la possibilità di eseguire la demolizione senza compromettere le parti regolari dell’immobile.

 

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