Mancata demolizione: il TAR sulla sanzione pecuniaria
Il presupposto per l’irrogazione della sanzione non è la realizzazione dell’abuso, bensì l’inerzia del soggetto obbligato rispetto all’ordine impartito nel termine assegnato
Abusi edilizi: l'inottemperanza alla demolizione è illecito a sè
Anche queste tesi sono state ritenute infondate dal TAR, chiarendo che la sanzione pecuniaria non è una conseguenza dell’abuso edilizio in sé, ma dell’inerzia del proprietario rispetto all’ordine di demolizione.
Come si legge nella sentenza, “L’illecito sanzionato dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall’autorità amministrativa per l’esecuzione dell’ordine di demolizione e prescinde dall’eseguibilità concreta dell’intervento ripristinatorio”.
Sul punto, il giudice ha anche richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 16/2023), aveva già chiarito la natura della sanzione pecuniaria, per cui il presupposto per l’irrogazione della sanzione non è la realizzazione dell’abuso, bensì l’inerzia del soggetto obbligato rispetto all’ordine impartito, trattandosi di un illecito omissivo permanente che si consuma con lo scadere del termine assegnato.
Pertanto, il decorso dei 90 giorni determina l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, rendendo non più ammissibile un’eventuale sanatoria successiva.
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