Mancata indicazione dei costi della manodopera: le conseguenze

Non sempre l'omessa indicazione dei costi della manodopera comporta l'illegittimità dell'offerta o può costituire motivo di ricorso. Il TAR Lazio spiega il perché

di Redazione tecnica - 21/03/2025

La mancata indicazione dei costi della manodopera non rappresenta causa di esclusione dalla procedura di gara, quando il disciplinare non li preveda. Non solo: una situazione del genere non può costituire motivo di ricorso, quando il ricorrente sia altrettanto responsabile della stessa omissione, in quanto ciò configgerebbe con il principio di coerenza e buona fede processuale.

Quando quindi un OE lamenti la mancata indicazione dei costi della manodpera e della sicurezza da parte di un altro concorrente, ma abbia fatto altrettanto, va applicato il principio “Nemo potest venire contra factum proprium”, ovvero nessuno può agire in contraddizione con il proprio comportamento precedente.

Mancata indicazione dei costi della manodopera: è causa di esclusione?

A spiegarlo è il TAR Lazio con la sentenza del 17 marzo 2025, n. 5508, con la quale ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione di una procedura aperta ai sensi del d.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della gestione di servizi bancari.

Secondo la ricorrente, vi erano presunte irregolarità nell’offerta economica dell’aggiudicataria che non sarebbero state valutate correttamente dalla SA nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, oltre che la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza.

Verifica anomalia dell'offerta: l'onere motivazionale

Uno dei punti chiave della sentenza riguarda la valutazione dell’anomalia dell’offerta. Sul punto, il TAR ha ribadito principi consolidati in giurisprudenza, chiarendo che l'obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo della verifica di anomalia dell'offerta, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo.

In altre parole, se l’amministrazione ha ritenuto sostenibile l’offerta, non è necessario un approfondito apparato motivazionale, salvo che non emergano elementi di manifesta illogicità o macroscopico errore di valutazione, circostanze che nel caso in esame non sono state riscontrate.

Non solo: il giudice ha anche evidenziato che spetta al concorrente che contesta l’aggiudicazione fornire prove dettagliate dell’erroneità della valutazione dell’amministrazione, e non limitarsi a mere contestazioni generiche: “In tema di giudizio di anomalia dell'offerta, è onere di chi contesti il giudizio dell'Amministrazione fornire specifici e dettagliati elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l'erroneità, la quale deve essere evidente, ossia tale da emergere in modo univoco ed al di là del margine di opinabilità insito in valutazioni di carattere tecnico”.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta che potesse dimostrare la presunta insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria.

 

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