Mancata indicazione dei costi della manodopera: le conseguenze
Non sempre l'omessa indicazione dei costi della manodopera comporta l'illegittimità dell'offerta o può costituire motivo di ricorso. Il TAR Lazio spiega il perché
Omissione costi della manodopera: quando non è contestabile
Un ulteriore profilo di illegittimità era stato individuato nel mancato rispetto dell’art. 108, comma 9, del d.Lgs. n. 36/2023, secondo cui “Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
Poiché l’aggiudicataria non aveva specificato tali costi, secondo la ricorrente l’offerta doveva essere esclusa. Sul punto, il TAR ha chiarito che il disciplinare di gara escludeva espressamente la presenza di oneri per la sicurezza e il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante non prevedeva un campo specifico per l’indicazione di tali costi.
Ma l’elemento determinante della decisione è stato un altro: nemmeno la ricorrente ha indicato i costi della manodopera e della sicurezza nella propria offerta. Per questo il giudice ha richiamato il principio “Nemo potest venire contra factum proprium”, secondo cui nessuno può agire in contraddizione con il proprio comportamento precedente.
Secondo il Collegio, è inammissibile sollevare un motivo di impugnazione che dimostri, in primo luogo, l’illegittimità della posizione della stessa ricorrente. Un’impugnativa di questo tipo strumentalizza la tutela giurisdizionale a fini meramente opportunistici, cercando di ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione senza che vi sia un reale pregiudizio legittimo.
Alla luce di queste considerazioni, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO