Mancata presentazione dell’offerta: non comporta esclusione automatica

La Commissione di gara può solo limitarsi a non ammettere l'OE alle fasi successive, mentre determinare l'esclusione rimane competenza del RUP

di Redazione tecnica - 19/02/2025

Esclusione offerta ed esclusione operatore: le competenze del RUP

Il TAR ha respinto il ricorso, specificando che nella procedura non è stata violata la disciplina sulle competenze del RUP in tema di esclusione da una procedura selettiva.

Già prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice (recante l’espressa previsione di cui all’art. 7, lettera d), dell’allegato I.2 sulla spettanza in capo al RUP del potere di escludere i concorrenti) il provvedimento di esclusione dalla gara era ritenuto di pertinenza del RUP – e comunque della stazione appaltante e non già della Commissione giudicatrice.

Tale scelta era il precipitato della divisione dei ruoli tra i due organi, particolarmente netta in caso di procedura da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa:

  • da un lato la Commissione giudicatrice, organo straordinario della stazione appaltante composto da soggetti con specifiche esperienze nel settore dell’appalto da aggiudicare e titolare del potere valutativo tecnico- discrezionale nei confronti delle offerte (con l’esclusione della verifica di anomalia, riservata al RUP, salvo specifica richiesta di supporto rivolta da quest’ultimo);
  • dall’altro lato il RUP, dipendente della stazione appaltante titolare di una competenza generale/residuale rispetto a quanto non espressamente riservato ad altri, tra cui, in particolare, la verifica della documentazione amministrativa, ovvero la fase da cui in genere discende la maggior parte delle esclusioni.

Nel caso in esame, la Commissione:

  • non ha escluso la concorrente in ragione della mancanza di un requisito di ordine generale ovvero di capacità tecnica;
  • non ha neppure emesso un provvedimento di esclusione vero e proprio nel senso di reazione espulsiva conseguente al mancato rispetto di una norma o di una regola fissata nel disciplinare;
  • dopo aver accertato la regolarità delle firme digitali apposte sulle offerte pervenute, si è limitato a prendere atto che non era pervenuta alcuna documentazione relativa all’offerta economica;
  • non ha quindi potuto far altro che disporre la non ammissione della ricorrente alla fase successiva.

Per procedere alla valutazione dell’offerta economica era necessario che un’offerta fosse validamente presentata: in mancanza di tale presupposto fattuale la non ammissione si poneva come inevitabile conseguenza logica, senza alcun margine valutativo sul punto.

Nel caso di specie peraltro la non ammissione è stata poi “asseverata” e fatta propria dal RUP, che in sede di documento istruttorio ha proposto all’Amministratore Unico della stazione appaltante di approvare tutti i verbali allegati (tra cui quello riportante l’assenza dell’offerta economica della ricorrente), e le graduatorie dei lotti, e conseguentemente aggiudicare la gara

 

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