Milleproroghe 2024: le disposizioni approvate dalla Camera
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2024 che adesso passa al Senato per l’approvazione definitiva
Energia
L’articolo 12, comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, modifica l’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 per prorogare dal 16 luglio 2024 (24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 91/2022) al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA) taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.
Le condizioni nel rispetto delle quali i progetti di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa DILA sono indicate al citato articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 e sono le seguenti. Gli impianti devono essere:
- realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde;
- di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp);
- finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.
La procedura semplificata a cui possono essere sottoposti tali progetti è disciplinata dall’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n. 199/2021 e prevede la presentazione al Comune da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne abbia la disponibilità di una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.
In caso di progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete. I progetti sottoposti a DILA non devono essere sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche.
L’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 prevede, inoltre, che, ove gli impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o seggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004, la dichiarazione debba essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale. Il riferimento ai prodotti che non hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale va letto alla luce di quanto prevede l’articolo 7-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011, ai sensi del quale sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quindi non sottoposti a DILA, bensì a semplice comunicazione, i progetti di impianti fotovoltaici integrati che utilizzano coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, anche in presenza di vincoli paesaggistici e anche se visibili dagli spazi pubblici esterni e da punti di vista panoramici.
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