Milleproroghe 2024: la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata la legge n. 18/2024 di conversione con modifiche del decreto legge n. 215/2023. Vediamo alcune tra le principali novità
Milleproroghe 2024: le nuove scadenze fiscali
Tra le novità inserite in fase di conversione, alcune disposizioni sulla pace fiscale: l’art. 3-bis proroga al 15 marzo 2024 il pagamento della prima, della seconda, della terza, oppure dell’unica rata per la cd. Rottamazione quater prevista dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). Nessuna decadenza dal beneficio quindi nel caso in cui si provveda al pagamento entro questa data o comunque con un ritardo massimo di 5 giorni. Sempre in ambito di debiti con l’Erario, si estende il c.d “ravvedimento speciale” di cui all’art.1, commi da 174 a 178, della stessa legge di bilancio 2023, alle irregolarità contenute nelle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2022.
Tra le altre proroghe fiscali:
- ok anche per gli anni 2024 e 2025 al regime IRPEF agevolato per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali;
- nelle more della piena operatività del Codice per gli Enti del Terzo Settore, la legge n. 18/2024 prevede che il regime forfettario si applichi alle operazioni delle ODV e alle APS che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.
- novità per le agevolazioni prima casa per under 36: i benefit disciplinati dall'art. 64, commi da 6 a 8 del D.L. n. 73/2021, per l'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni e con ISEE non superiore a 40mila euro annui, si possono applicare anche quando il preliminare sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Qualora il contratto sia già stato sottoscritto, spetta un credito d’imposta di importo pari al pagamento eccedente;
- infine, buone notizie in ambito di detrazioni fiscali per interventi finalizzati al risparmio energetico: con il comma 12-ter dell’art. 3, si prolunga fino al 2026 la cumulabilità delle agevolazioni con i contributi regionali spettanti per gli stessi lavori.
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