Un mini Codice per correggere il Codice dei contratti

Dal Consiglio dei Ministri uno schema di Decreto Legislativo di 89 articoli che modificano il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)

di Gianluca Oreto - 22/10/2024

Come cambia l’equo compenso

Spazzando via qualsiasi dubbio, il Governo ha deciso che l’importo da porre a base di gara resta sempre quello calcolato sulla base del Decreto Parametri (il DM 17/06/2016) ma per l’aggiudicazione del contratto la stazione appaltante utilizzerà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

  • per il 65% dell’importo a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5 (L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi);
  • il restante 35% dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’Allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.

Aggiunti all'art. 41 i seguenti commi:

  • 15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 54 e all’allegato II.2.
  • 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.
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